L’istituto della mediazione cd. delegata, ossia su invito del giudice, resiste nel nostro ordinamento anche all’indomani della declaratoria di incostituzionalità dell’art. 5, comma 1, del D. Lgs. 28/2010.
Questo quanto stabilito dalla I sez. civ. del Tribunale di Varese con ordinanza del 9/11/2012 – estensore dr. Buffone.
Ai sensi del 3° comma dell’art. 5 del D.Lgs. 28/2010 il giudice può invitare le parti a valutare la possibilità di un tentativo stragiudiziale di mediazione, dove taluni elementi della lite della lite siano indicativi di una buona probabilità di successo della conciliazione, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti.
Chiare nella loro razionalità le affermazioni del dr. Buffone “in nessun modo incide sulla questione la decisione della Consulta che ha dichiarato incostituzionale l’art. 5 comma 1° d.lgs. 28/2010: in primis, poiché allo stato trattasi di pronuncia oggetto di un comunicato di stampa ma che non ha prodotto effetti nell’Ordinamento giuridico (mancando il deposito delle motivazioni); in secondo luogo poiché persiste, nell’Ordinamento, pur dopo la pronuncia, la validità ed efficacia dell’istituto della mediazione cd. delegata”.
Probabilmente l’ordine giudiziario è consapevole che la mediazione è l’unico spiraglio di luce contro le lungaggini dei procedimenti civili.