È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25 agosto 2011, il Decreto Ministeriale 145, recante modifiche al DM 180/2010 in materia di mediazione.
Molte le modifiche di rilievo:
– tirocinio assistito per i mediatori, ai quali viene richiesto la partecipazione “nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso gli organismi iscritti”
– Il regolamento di ogni organismo deve in ogni caso prevedere lo svolgimento, da parte del mediatore, nei casi di mediazione obbligatoria, dell’incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione. La segreteria dell’Organismo può rilasciare l’attestato di conclusione del procedimento solo all’esito del verbale di mancata partecipazione della stessa parte chiamata e del mancato accordo.
La correzione più sostanziosa è contenuta nell’art. 5 avente ad oggetto la variazione delle indennità in caso di mediazione obbligatoria e mancata partecipazione:
l’importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A
– deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
– nelle materie di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma (ossia il successo della mediazione ndr);
– deve essere ridotto a euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l’applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.
Nessuna indicazione, invece, sulla presenza obbligatoria dell’avvocato nel procedimento di mediazione, né novità sull’obbligatorietà del procedimento.