In pratica non ha diritto all’indennizzo dal processo troppo lungo la parte, anche vittoriosa, che senza motivo ha rifiutato la proposta di conciliazione formulata nel corso di una procedura gestita da un Organismo accreditato presso il Ministero della Giustizia, se in giudizio ottiene una sentenza di contenuto equivalente a quello proposto con la mediazione.
Il decreto-legge sulla crescita, al fine di ridurre le spese per lo Stato, elenca una serie di ipotesi in cui l’indennizzo – introdotto con la c.d. legge Pinto – salta.
Tra le altre ipotesi, la norma in questione esclude, come già accennato, l’indennizzo se in sede di mediazione la parte interessata ha rifiutato un accordo e se il provvedimento che conclude il processo svolto dopo il fallimento della mediazione, è dello stesso tenore dell’accordo rifiutato.
In estrema sintesi può dirsi che ancora una volta è sanzionato un atteggiamento pretestuosamente ostile alla mediazione.