Eppure le resistenze culturali e corporative con cui l’istituto della mediazione ancora è costretto a misurarsi quotidianamente fanno sì che anche giudizi positivi espressi dalle più alte istituzioni europee vengano distorti da un’interpretazione unilaterale.
Come dire … non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire!
In particolare ci si riferisce ai vari commenti pubblicati sul web relativi al parere inviato dalla Commissione Europea alla Corte di Giustizia Europea che dovrà decidere sulla causa C-492/11 avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale presentata ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea dal Giudice di Pace di Mercato S. Severino – dr. Lombardi.
In estrema sintesi gli Uffici Giuridici della Commissione hanno espresso un giudizio favorevole circa l’obbligatorietà del tentativo di mediazione con un termine di durata di 4 mesi, nonché circa l’applicazione di sanzioni per chi, invitato, non partecipa alla procedura senza giustificato motivo; in quanto “tali sanzioni non risultano tali da ostacolare o rendere particolarmente difficile l’accesso al giudice”.
Qualche esitazione è stata espressa circa i costi della mediazione e sulla facoltà del mediatore di formulare una proposta senza il consenso di entrambe le parti, riservando comunque “al giudice nazionale stabilire caso per caso se i costi di una mediazione obbligatoria sono tali da rendere la misura sproporzionata rispetto all’obiettivo di una composizione più economica delle controversie”.
Ciò chiarito, la Commissione Europea ha espresso, senz’alcun dubbio, un parere positivo circa la normativa che in Italia regolamenta la mediazione civile.
I tanti detrattori della mediazione ed in particolare dell’obbligatorietà della stessa per le materie di cui all’art. 5 del D.Lgs. 28/2010 non hanno proferito parola alcuna per commentare il giudizio positivo espresso dalla Commissione Europea, a tal punto positivo da rendere giustificata ed adeguata la previsione di una sanzione.
Di certo il parere espresso dalla Commissione non stupisce giacché in linea con quanto, da ultimo, affermato dal vicepresidente della Commissione Europea Viviane Reding: “Vorrei congratularmi con il Governo italiano per essere stato uno dei primi in Europa ad adempiere a questo obbligo attraverso l’adozione del Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010. L’Italia ha scelto di applicare le previsioni della Direttiva sulla mediazione alle controversie transfrontaliere e domestiche. Approvo pienamente questa decisione perché credo sia la strada maestra. L’Italia ha agito bene trasponendo puntualmente la Direttiva, a pieno beneficio dei cittadini e delle imprese”.
D’altro canto cambia anche il tariffario forense. Quasi certamente sarà previsto un incentivo fino ad un massimo del 40% se il procedimento si conclude con la conciliazione. Al contrario, in caso di inammissibilità o di improcedibilità della domanda o, ancora, di dichiarazione di manifesta infondatezza nel merito la parcella sarà ridotta del 50%. Si penalizzano le c.d. cause temerarie e viceversa si premia il ricorso, con eventuale successo, alla mediazione.
Il cammino verso il successo è ancora da compiere, ma leggendo con attenzione tanta strada è stata percorsa.