Passa la manovra bis e passa anche la sanzione per chi non partecipa alla mediazione.
Per stimolare la partecipazione alla mediazione per le materie obbligatorie nel maxiemendamento di agosto, all’articolo 2 del comma 35 sexies, si integra il comma 5 dell’articolo 8 del d.lgs. 28/2010, che prevede una multa per chi, invitato, non partecipa al procedimento di mediazione: “…Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizi”.
La mancata partecipazione quindi comporta un costo secco senza ricavarne alcun beneficio, né fiscale, previsto – invece- per gli importi corrisposti per un tentativo di mediazione, né sostanziale, visto che si paga una multa di importo corrispondente o, addirittura, maggiore dell’indennità senza avere l’opportunità di confrontarsi serenamente con la propria controparte ed avvalersi della formulazione della proposta che magari, avrebbe potuto risolvere la questione.
Ma i giustificati motivi quali potrebbero essere? Se il legislatore intende stimolare la partecipazione, non può che ridursi a errata notifica, morte del soggetto, etc. Qualunque altro motivo potrebbe facilmente risultare ingiustificato!
Ma, a prescindere dalla opportunità di partecipare ad un tentativo di mediazione, qual è la convenienza a non partecipare rischiando la sanzione? Proviamo a fare un esercizio accostando, per quanto permettono gli scaglioni, simili ma non uguali, la tabella delle indennità con la sanzione pari al contributo unificato:
Valore della Lite | Spese per parte | Spese per parte ridotte in caso di materie obbligatorie | Contributo Unificato (circa)
sanzione |
Fino a € 1.000,00 | € 65,00 | € 43,34 | € 37,00 |
da € 1.001,00 a € 5000,00 | € 130,00 | € 86,68 | € 85,00 |
da € 5.001,00 a € 10.000,00 | € 240,00 | € 160,00 | € 206,00 |
da € 10.001,00 a € 25.000,00 | € 360,00 | € 240,00 | € 206,00 |
da € 25.001,00 a € 50.000,00 | € 600,00 | € 400,00 | € 450,00 |
da € 50.001,00 a € 250.000,00 | € 1.000,00 | € 666,67 | € 660,00 |
da € 250.001,00 a € 500.000,00 | € 2.000,00 | € 1.000,00 | € 1.056,00 |
da € 500.001,00 a € 2.500.000,00 | € 3.800,00 | € 1.900,00 | € 1.466,00 |
da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00 | € 5.200,00 | € 2.600,00 | € 1.466,00 |
Oltre € 5.000.000,00 | € 9.200,00 | € 4.600,00 | € 1.466,00 |
Come si nota, fino a controversie di importo pari a € 500.000, è quasi sempre netta la convenienza della parte costituita a partecipare. Considerando inoltre il rilevante vantaggio fiscale per effetto del credito di imposta il confronto diventa impari e si sbilancia nettamente a favore della partecipazione al tentativo di mediazione.
Pertanto si può registrare un buon intervento del legislatore a favore della mediazione che, sempre di più, fatica ad imporsi nonostante sia oggettivamente riconosciuta come elemento di evoluzione e coesione sociale oltre che simbolo di civiltà.
Art. 8
Procedimento
1. All’atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell’organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all’altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l’organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.
2. Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell’organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell’organismo.
3. Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia.
4. Quando non può procedere ai sensi del comma 1, ultimo periodo, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il regolamento di procedura dell’organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti.
5. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
TABELLA DEI CONTRIBUTI UNIFICATI | |
VALORE DELLA CONTROVERSIA CONTRIBUTO | Importo Contributo Unificato |
Fino a € 1.100,00 | € 37,00 |
Superiore a € 1.100,00 e fino a € 5.200,00 | € 85,00 |
Superiore a € 5.200,00 e fino a € 26.000,00 | € 206,00 |
Superiore a € 26.000,00 e fino a € 52.000,00 | € 450,00 |
Superiore a € 52.000,00 e fino a € 260.000,00 | € 660,00 |
Superiore a € 260.000,00 fino a € 520.000,00 | € 1.056,00 |
Superiore a € 520.000,00 | € 1.466,00 |