1. condominio
2. diritti reali
3. divisione
4. successioni ereditarie
5. patti di famiglia
6. locazione
7. comodato
8. affitto di aziende
9. risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
10. contratti assicurativi, bancari e finanziari.
1) D. Lgs 5/2003
2) D. M. 222 e 223 del 2004
3) Art. 60 L. D. 69/2009
4) D.Lgs del 28 ottobre 2009
5) D.Lgs del 4 marzo 2010 n° 28
6) D.M. 180/2010
La domanda di conciliazione è presentata mediante deposito di un’istanza presso un organismo. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all’organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data di ricezione della comunicazione.
Il procedimento di conciliazione non potrà avere una durata eccedente i tre mesi.
Destinatari del corso sono tutti i laureati (anche laurea breve), e/o iscritti ordini professionali.
Non esiste alcun autonomo elenco dei conciliatori al quale iscriversi. L’unico registro degli organismi di conciliazione, è tenuto dal Ministero della Giustizia. Ciascun organismo di conciliazione è tenuto ad indicare l’elenco dei conciliatori che si dichiarano disponibili a svolgere il servizio di conciliazione per l’organismo stesso, al quale sono legati da un rapporto giuridico ed economico (artt. 3 nn.1 e 2; 4 comma 3 lett. d); (6 comma 1 del D.M. 23 luglio 2004 n.222).
No. Perchè non rientra nelle categorie specificatamente indicate nell’art. 4 comma 4 lett. a) del DM 222/2004. Infatti al Registro dei revisori contabili non è riconosciuta la natura di Albo professionale.