Si riparla di mediazione nella corposa relazione sulla Giustizia nel 2012 del Ministro della Giustizia – Paola Severino. La relazione evidenzia un calo dei riduzione dei procedimenti civili. Gli affari pendenti presso gli Uffici erano 5.922.674 a giugno 2009, sono 5.488.031 a giugno 2012. In parte – riferisce la relazione – il calo è dovuto all’introduzione della mediazione civile obbligatoria.
Di seguito riportiamo lo stralcio della relazione che si riferisce per l’appunto alla mediazione:
“Lo stato della Giustizia in Italia
Relazione del Ministero per l’anno 2012
Un discorso a sé merita l’istituto della mediazione civile obbligatoria.
Prima dell’intervento della Corte Costituzionale, che con la sentenza 24 ottobre-6 dicembre 2012, n. 272, ha accolto la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tar Lazio, con l’ordinanza di rinvio del 12 aprile 2011, riguardo in particolare all’obbligatorietà del procedimento di mediazione civile, si erano registrati, in un’ottica deflattiva, risultati tendenzialmente positivi.
Infatti, in base ad una delle ultime rilevazioni, nel periodo compreso tra il 21.3.2011 ed il 31.3.2012 gli affari iscritti presso gli organismi di mediazione abilitati risultavano pari a 91.690. Il flusso verosimilmente sarebbe sensibilmente aumentato, dal momento che le materie del risarcimento da circolazione stradale e quella delle liti di condominio sono state inserite solo dal 21.3.2012.
Difatti dopo il pur breve lasso di tempo di operatività dell’estensione dell’istituto alle predette materie, le iscrizioni di “condominio” sono passate da 94 (nel febbraio 2012) a 1.079 (a giugno dello stesso anno); analogamente, le iscrizioni per il risarcimento danni da circolazione stradale sono passate da 115 (a febbraio 2012) a 7.315 (giugno dello stesso anno).
Per i tentativi di mediazione cui ha aderito la controparte, il risultato appariva particolarmente confortante, dal momento che almeno nella metà dei casi si giungeva all’accordo.
Il dato tuttavia aveva un valore relativo, poiché i due terzi dei tentativi di mediazione non vedevano già allora la partecipazione della controparte, cosicché lo strumento realizzava i suoi effetti per il solo 35% degli affari previsti.
Pertanto, il pur breve tempo di applicazione dell’istituto dimostra che se vi è partecipazione al tentativo di mediazione, la sua percentuale di riuscita è alta e quindi, quanto più si sensibilizzerà l’adesione al meccanismo della mediazione, tanto più si accrescerà l’effetto deflattivo sui carichi di lavoro della giustizia civile.
In quest’ottica, l’intervento normativo che dovrà tenere conto della sentenza della Consulta, avrà come punto di riferimento il ruolo del giudice nella possibilità di delegare l’accesso alla mediazione, nella quale uno degli effetti favorevoli per le parti è indubbiamente il risparmio delle spese processuali.
Sulla base di queste premesse, l’Ufficio Legislativo è stato incaricato di svolgere un’attività di studio e di approfondimento per la predisposizione di una proposta normativa che restituisca alla mediazione il ruolo deflattivo del contenzioso civile.”
Al sito http://www.giustizia.it/giustizia/protected/811574/0/def/ref/NOL811573/ è possibile leggere il testo integrale della relazione.