Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura con il quale veniva chiesto di riformare l’Ordinanza del TAR Lazio n. 4872/2013 e, per l’effetto, annullare, previa sospensione, il decreto attuativo 180/2010, nonché dichiarare la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 5 del D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, in riferimento agli artt. 77 e 24 della Costituzione e, di conseguenza, sospendere il processo e rinviare alla Corte Costituzionale. Ciò significa che ogni decisione è rimessa al TAR.
In pratica, il Consiglio di Stato ha risposto in maniera negativa alla richiesta dell’OUA di chiarire la sua ordinanza dello scorso 12 febbraio che aveva ingenerato polemiche e incertezza. Per tale presunta incertezza, l’OUA aveva nuovamente interpellato i giudici per chiarire la portata del dispositivo precedente, interpretato – dall’OUA – quale declaratoria sospensiva del D.M.180/2010.
I giudici di Palazzo Spada hanno chiaramente dichiarato che il ricorso dell’OUA introduce, una diversa domanda, tendente ad ottenere una nuova pronuncia cautelare in luogo di quella già emessa con ordinanza n.607/2014 con cui il Collegio aveva negato la sospensiva in via cautelare e valutato che l’interesse del ricorrente potesse ricevere adeguata tutela mediante la sollecita trattazione del merito del giudizio, ai sensi dell’art. 55, comma 10 c.p.a.
Questo il passaggio chiave, nel parere espresso il mese scorso, che aveva dato adito a interpretazioni opposte: “Considerato che le questioni sottoposte appaiono meritevoli di un vaglio nel merito, dovendosi in tali limiti accogliere l’appello e disporre la sollecita fissazione dell’udienza di discussione”.
Sarà forse un giudizio di parte, ma in realtà sembrava già chiaro che il D.M. 180/2010 non fosse stato sospeso.
Che altro dire… repetita iuvant.
Pubblicato il 12 marzo 2014.